Riformulare le
norme del Codice deontologico alla luce del nuovo contesto normativo, senza
tuttavia intaccarne lo spirito, i valori etici e le disposizioni di principio
relative al decoro, alla dignità e alle prerogative delle professione di
farmacista, nella convinzione che tali principi costituiscano le basi su cui
fondare un’efficace politica di rilancio della professione.
È questo
l’atteggiamento con il quale la Federazione degli Ordini ha provveduto alla
revisione della Carta dei doveri della professione, resa necessaria dalle
importanti trasformazioni intervenute nel tessuto delle norme che regolano la
distribuzione del farmaco e dalle sollecitazioni dell’Autorità garante per il
mercato e la concorrenza.
La nuova
edizione del Codice deontologico, che oggi si consegna alle Colleghe e ai
Colleghi, è incentrata su principi etici forti, più che su indicazioni di
dettaglio, e ribadisce il quadro irrinunciabile di contenuti e valori che
dovranno essere guida e modello di comportamento per ogni farmacista
nell’esercizio professionale, quale che sia il contesto dov’esso è realizzato.
È profonda
convinzione della Federazione degli Ordini che, nel magma delle incertezze di
contesti e regole che cambiano, la possibilità di riferirsi a un quadro di
riferimento etico certo e inattaccabile rappresenti per i farmacisti una
garanzia – forse l’unica – per poter continuare a essere anche in futuro quel
che sono sempre stati: professionisti al servizio della tutela della salute dei
cittadini.
TITOLO I
OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE
Art. 1
Definizioni
1.
L’Ordine professionale è l’ente pubblico che garantisce ai cittadini i requisiti
di professionalità e la correttezza del comportamento degli iscritti.
2.
Il Codice deontologico è lo strumento di riferimento dell’Ordine professionale e
raccoglie le norme e i principi posti a garanzia del cittadino, della
collettività e a tutela dell’etica, della dignità e del decoro della professione
del farmacista.
Art. 2
Ambito di applicazione
1.
Tutti i farmacisti iscritti all’Albo sono tenuti a conoscere e osservare le
norme e i principi contenuti nel presente Codice deontologico ed a tenere
sempre, anche al di fuori dell’esercizio della professione, una condotta consona
al proprio ruolo, tale da non portare in nessun caso discredito alla
professione.
TITOLO II
PRINCIPI E DOVERI GENERALI
CAPO I
DOVERI GENERALI DEL FARMACISTA
Art. 3
Libertà, indipendenza e dignità
della professione
1.
Il farmacista deve:
a)
dichiarare, al momento dell’iscrizione all’Albo, d’aver letto il Codice
deontologico;
b)
rispettare i principi del giuramento
professionale;
c)
operare in piena autonomia e coscienza
professionale, conformemente ai principi etici e tenendo sempre presenti i
diritti del malato e il rispetto della vita;
d) osservare
gli indirizzi di natura professionale e deontologica enunciati dalla Federazione
Nazionale degli Ordini dei Farmacisti e dall’Ordine di appartenenza.
2.
Al farmacista è vietato porre in essere, consentire o agevolare a qualsiasi
titolo:
a) l’esercizio abusivo della professione;
b)
ogni atto che configuri concorrenza sleale di cui all’art. 2598 del Codice
Civile.
Art. 4
Dovere di collaborazione con autorità ed enti sanitari
1. Il farmacista, nella sua qualità di
operatore sanitario, collabora con le autorità coadiuvandole nel raggiungimento
dei loro obiettivi istituzionali.
2. Il farmacista
partecipa a campagne di prevenzione e di
educazione sanitaria promosse o
organizzate dalle competenti Autorità di concerto con la Federazione Nazionale
degli Ordini dei farmacisti o con l’Ordine provinciale.
CAPO II
OBBLIGHI PROFESSIONALI DEL FARMACISTA
Art. 5
Distintivo professionale e camice bianco
1.
Nell’attività professionale al pubblico il farmacista ha l’obbligo di indossare
il camice bianco e il distintivo professionale.
2. Il distintivo professionale può essere
utilizzato solo dagli iscritti all’Albo che esercitano la professione nelle
strutture pubbliche o private ove è prevista per legge la figura del farmacista.
3.
Il distintivo professionale del farmacista è quello adottato dalla Federazione
Nazionale degli Ordini dei Farmacisti e distribuito dall’Ordine provinciale.
4. Il titolare o il direttore di
farmacia pubblica o privata deve curare che il distintivo professionale e il
camice bianco siano prerogativa esclusiva del farmacista.
Art. 6
Dispensazione e fornitura dei medicinali
1. La dispensazione del medicinale è un atto
sanitario, a tutela della salute e dell’integrità psico-fisica del paziente.
2. La dispensazione e la fornitura di qualunque
medicinale sono prerogativa esclusiva del farmacista, che assolve personalmente
a tale obbligo professionale e ne assume la relativa responsabilità.
Art. 7
Preparazione galenica di medicinali in farmacia
1. La preparazione galenica di medicinali è
prerogativa esclusiva del farmacista in farmacia.
2. Il farmacista, nella preparazione dei
medicinali in farmacia, è tenuto a osservare le procedure di allestimento
previste dalla normativa, al fine di garantirne la qualità come presupposto di
efficacia e sicurezza.
Art. 8
Farmacovigilanza
1.
Il farmacista concorre alla tutela della salute pubblica attraverso una puntuale
osservanza delle norme di farmacovigilanza.
Art. 9
Formazione permanente e aggiornamento professionale
1. La formazione permanente e l’aggiornamento
sono presupposti per garantire l’appropriatezza e l’efficacia della prestazione
professionale.
2.
Il farmacista ha il dovere della formazione permanente e dell’aggiornamento
professionale al fine di adeguare costantemente le proprie conoscenze al
progresso scientifico, all’evoluzione normativa, ai mutamenti
dell’organizzazione sanitaria e alla domanda di salute dei cittadini.
3. Il farmacista partecipa alle iniziative
gratuite di formazione permanente e aggiornamento professionale alle quali la
Federazione Nazionale degli Ordini dei Farmacisti o l’Ordine di appartenenza
abbiano previsto la partecipazione.
Art. 10
Uso inappropriato, abuso e uso non terapeutico dei medicinali
1.
Al farmacista è vietato, in qualsiasi modo, consentire o agevolare la
somministrazione, a uomini o animali, di droghe o di altre sostanze
farmacologiche e, comunque, l’uso di metodi o prodotti, a fini di doping.
2.
Il farmacista deve vigilare affinché non si realizzi un uso inappropriato o un
abuso di medicinali o di altri prodotti che possano comportare alterazioni
dell’equilibrio psico-fisico del paziente.
3. Il farmacista promuove l’automedicazione
responsabile e scoraggia l’uso di medicinali di automedicazione quando non
giustificato da esigenze terapeutiche.
4. Il farmacista, allorquando ne venga a
conoscenza, ha il dovere di segnalare alla competente autorità i casi di abuso o
uso non terapeutico di medicinali.
TITOLO III
RAPPORTI CON I CITTADINI
Art. 11
Libera scelta della farmacia
1.
Al farmacista è vietato porre in essere iniziative o comportamenti che limitino
o impediscano il diritto di libera scelta della farmacia da parte dei cittadini
sancito dall’art. 15 della legge 475/1968.
Art. 12
Attività di consiglio e di consulenza
1. Nell’attività di consiglio e consulenza
professionale il farmacista garantisce una informazione sanitaria chiara,
corretta e completa, con particolare riferimento all’uso appropriato dei
medicinali, alle loro controindicazioni, agli effetti collaterali e alla loro
conservazione.
2. Il farmacista è
tenuto ad informare il paziente circa l’esistenza di farmaci equivalenti.
TITOLO IV
RAPPORTI CON I MEDICI, I VETERINARI E GLI ALTRI SANITARI
Art. 13
Rapporti con le altre professioni sanitarie
1. La comunicazione tra i professionisti della
sanità si ispira ai principi del rigore scientifico.
2.
Il farmacista, nell’esercizio della professione deve attenersi al principio del
rispetto nei confronti degli altri sanitari, favorendo la collaborazione anche
al fine di uno scambio di conoscenze e deve astenersi dal criticarne
pubblicamente l’operato.
Art. 14
Comparaggio e altri accordi illeciti
1. I rapporti con i sanitari
abilitati alla prescrizione di medicinali non devono essere motivati e
condizionati da interessi o vantaggi economici.
2. Costituisce grave abuso
professionale incentivare, in qualsiasi forma, le prescrizioni mediche o
veterinarie, anche nell’ipotesi in cui ciò non costituisca comparaggio.
3. Costituisce grave abuso e mancanza
professionale acconsentire, proporre o accettare accordi tendenti a promuovere
la vendita di medicinali finalizzata ad un loro uso incongruo o eccedente le
effettive necessità terapeutiche per trarne un illecito vantaggio.
Art. 15
Divieto di accaparramento di ricette
1. Il farmacista non deve promuovere,
organizzare o aderire a iniziative di accaparramento di prescrizioni mediche
comunque e dovunque poste in essere.
TITOLO V
RAPPORTI PROFESSIONALI CON I COLLEGHI E I TIROCINANTI
Art. 16
Dovere di collaborazione
1. Il farmacista deve tenere nei
confronti dei colleghi un comportamento improntato alla correttezza e alla
collaborazione professionale, nel rispetto dei ruoli e delle competenze.
2. Il farmacista che accoglie i tirocinanti,
concorre, di concerto con l’Università e l’Ordine professionale, alla loro
formazione, verificando che questi acquisiscano le necessarie competenze
professionali e deontologiche.
Art. 17
Controversie professionali
1.
Eventuali divergenze e controversie di natura professionale, per un
tentativo di conciliazione, sono sottoposte alla valutazione dell’Ordine
professionale, prima di adire le vie legali.
Art. 18
Comportamenti non corretti
1.
E’ deontologicamente sanzionabile:
a)
porre in essere o favorire forme di
sfruttamento dell’attività professionale dei colleghi;
b)
indurre i colleghi, anche propri
collaboratori, a comportarsi in modo non conforme alle disposizioni che
disciplinano l’esercizio della professione o in modo non conforme alla
deontologia professionale;
c)
porre in essere qualsiasi forma di
discriminazione, molestia o mobbing nei confronti di colleghi o altri
lavoratori.
TITOLO VI
RAPPORTI CON L’ORDINE PROFESSIONALE
Art. 19
Dovere di collaborazione e comunicazione
1. Il farmacista ha l’obbligo di prestare la
massima disponibilità e collaborazione nei rapporti con l’Ordine professionale.
2.
Il farmacista ha l’obbligo di segnalare all’Ordine di appartenenza ogni
iniziativa tendente a imporgli comportamenti contrari alle disposizioni che
disciplinano l’esercizio della professione o comunque non conformi ai principi
della deontologia professionale.
TITOLO VII
PUBBLICITA’ E INFORMAZIONE SANITARIA
Art. 20
Principi
1.
La pubblicità della professione di farmacista e l’informazione sanitaria sono
consentite nel rispetto dei principi di correttezza, veridicità e non
ingannevolezza. Contestualmente all’attivazione della pubblicità, il farmacista
è tenuto a trasmetterne il contenuto all’Ordine di appartenenza.
2. Il farmacista non può operare
alcuna forma di pubblicità in favore di esercenti altre professioni sanitarie o
di strutture sanitarie.
3. Il farmacista non può accettare né
proporre l'esposizione di comunicazioni pubblicitarie relative alla propria
farmacia ovvero all’esercizio di cui all’art. 5 della Legge 248/2006, negli
studi, ambulatori medici e veterinari, cliniche e strutture sanitarie e
socio-assistenziali.
4. La pubblicità della farmacia è
consentita e libera nel rispetto dei principi di correttezza, veridicità e non
ingannevolezza a tutela e nell’interesse dei cittadini.
5. E’ conforme alle norme
deontologiche rendere noti al pubblico elementi conoscitivi, veritieri e
corretti relativi ai servizi prestati, ai reparti presenti nella farmacia,
nonché ai prezzi praticati.
TITOLO VIII
ATTIVITA’ PROFESSIONALE NELLA FARMACIA
Art. 21
Principi
1. Sotto il profilo deontologico, il
ruolo di farmacista professionista e di farmacista imprenditore sono
indissociabili.
Art. 22
Organizzazione dell’esercizio
1. Il titolare o direttore della
farmacia deve curare che l’esercizio sia organizzato in modo adeguato al ruolo
che la farmacia svolge in quanto presidio socio-sanitario e centro di servizi
sanitari.
Art. 23
Insegna della farmacia e cartelli indicatori
1.
Salvo specifiche norme derivanti da leggi, regolamenti e ordinanze, l'insegna
della farmacia è obbligatoria e deve riportare comunque la dicitura “farmacia”.
2.
I cartelli indicatori, da intendersi esclusivamente come i cartelli che indicano
la direzione e la distanza per raggiungere la farmacia più vicina, anche in
forma di freccia direzionale, devono essere installati nell'ambito territoriale
della sede farmaceutica di pertinenza prevista in pianta organica.
3. I cartelli indicatori devono riportare
obbligatoriamente sia la direzione che la distanza della farmacia.
Art. 24
Medicinali soggetti a prescrizione medica
1. Il farmacista deve respingere le
richieste di medicinali senza la prescritta ricetta medica o veterinaria o
redatte su ricette prive dei requisiti stabiliti dalla legge.
2. Sono fatti salvi i casi in cui
ricorra, ai sensi delle leggi vigenti, lo stato di necessità per salvare,
chiunque ne faccia richiesta, dal pericolo attuale di un danno grave alla
persona.
Art. 25
Divieto di detenere e dispensare medicinali non autorizzati
1. Il farmacista non può detenere né
dispensare, né promuovere medicinali industriali non autorizzati al commercio in
Italia, ancorché prescritti su ricetta medica.
Art. 26
Controllo sulla ricetta
1.
La spedizione della ricetta medica presuppone certezza nel farmacista e
sicurezza per il paziente. In caso di prescrizione dubbia, il farmacista, prima
di spedire la ricetta è tenuto a prendere contatto con il medico o veterinario
prescrittore, riservatamente e in spirito di collaborazione, per il necessario
chiarimento.
2. Il farmacista è tenuto a
verificare che il medico nella prescrizione di preparazioni galeniche magistrali
abbia rispettato i limiti previsti dall’art. 5 della legge 94/1998.
Art. 27
Violazione di norme convenzionali
1. Il rispetto delle disposizioni di
natura professionale contenute nelle Convenzioni che disciplinano i rapporti tra
il SSN e le farmacie pubbliche e private costituisce per il farmacista preciso
obbligo deontologico che, ove disatteso, forma oggetto di valutazione
disciplinare.
Art. 28
Consegna a domicilio dei medicinali
1.
La consegna a domicilio dei medicinali soggetti a prescrizione medica può essere
effettuata soltanto dopo che in farmacia sia avvenuta la spedizione della
ricetta originale.
2. Il farmacista che pone in essere
iniziative di consegna a domicilio dei medicinali deve garantire che tale
servizio sia svolto nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 11, 12 e 36 e
assicurare corrette condizioni di conservazione dei medicinali.
TITOLO IX
ATTIVITA’ PROFESSIONALE NELL’INDUSTRIA FARMACEUTICA
Art. 29
Principi di comportamento
1.
Il farmacista che esercita la propria attività nell’industria farmaceutica deve
tutelare la propria autonomia e indipendenza professionale.
Art. 30
Farmacista informatore tecnico scientifico
1.
Il farmacista informatore tecnico scientifico deve promuovere la corretta
conoscenza dei farmaci sulla base di esclusive valutazioni scientifiche.
TITOLO X
ATTIVITA’ PROFESSIONALE NELLE STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE O PRIVATE
Art. 31
Rapporti con gli altri sanitari e colleghi
1.
Il farmacista che esercita la professione nelle strutture sanitarie pubbliche e
private deve agire su un piano di pari dignità e autonomia con gli altri
sanitari e colleghi con i quali deve instaurare rapporti di costruttiva
collaborazione professionale, nel rispetto dei reciproci ruoli.
2.
Nei rapporti con i colleghi di farmacie pubbliche o private deve favorire lo
scambio di informazioni che possano consentire la realizzazione di un’assistenza
farmaceutica adeguata alle necessità sanitarie nel tempo e nei luoghi in cui si
opera.
Art. 32
Controllo sulla dispensazione dei medicinali
1.
Il farmacista che esercita la professione nelle strutture sanitarie pubbliche e
private deve vigilare scrupolosamente affinché, ove sia prevista la
dispensazione diretta del farmaco al paziente, questa sia effettuata soltanto da
farmacisti e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 11. Deve altresì curare
che la dispensazione dei farmaci, su richiesta nominativa per uno specifico
paziente con piano terapeutico o in “dose unitaria”, avvenga, dalle strutture
farmaceutiche di propria competenza alle Unità Operative, sotto il diretto
controllo e la personale responsabilità di un farmacista.
TITOLO XI
ATTIVITA’ PROFESSIONALE NELL’AMBITO DELLA DISTRIBUZIONE INTERMEDIA
Art. 33
Doveri del direttore tecnico responsabile
1. Il farmacista che opera nella distribuzione
intermedia deve assicurare che tutti i medicinali siano conservati e trasportati
nelle condizioni idonee. Egli garantisce che i medicinali siano ceduti
esclusivamente a soggetti autorizzati alla distribuzione all’ingrosso o alla
vendita diretta di medicinali, alle farmacie e agli esercizi di cui all’art. 5
della Legge 248/2006 autorizzati dalla legge.
TITOLO XII
VENDITA DI MEDICINALI TRAMITE INTERNET E PRODOTTI DIVERSI DAI MEDICINALI
Art. 34
Vendita di medicinali tramite internet
1. Non è consentita al farmacista la
cessione, tramite Internet o altre reti informatiche, di medicinali, sia su
prescrizione, sia senza obbligo di prescrizione, anche omeopatici, in conformità
alle direttive della UE e delle linee guida dell’OMS, fatte salve le specifiche
normative nazionali.
Art. 35
Prodotti diversi dai medicinali
1. Nell’attività di vendita di
prodotti diversi dai medicinali, il farmacista ha l’obbligo di agire in
conformità con il ruolo sanitario svolto, nell’interesse della salute del
cittadino e dell’immagine professionale del farmacista.
TITOLO XIII
RISERVATEZZA E SEGRETO PROFESSIONALE
Art. 36
Riservatezza e segreto professionale
1. La conservazione del segreto su
fatti e circostanze dei quali il farmacista sia venuto a conoscenza per ragione
della sua attività professionale, oltre che un obbligo giuridico è un
imprescindibile dovere morale, che il farmacista deve esigere anche dagli
incaricati del trattamento dei dati personali.
TITOLO XIV
INFRAZIONI AL CODICE DEONTOLOGICO
Art. 37
Infrazioni al Codice Deontologico e potestà disciplinare dell’Ordine
1.
E’ fatto obbligo agli Ordini di divulgare le disposizioni contenute nel presente
Codice deontologico, di promuoverne la conoscenza e di verificarne il rispetto.
2.
Le infrazioni al presente Codice deontologico sono valutate in sede disciplinare
dal Consiglio Direttivo dell’Ordine di appartenenza.
3. Il farmacista è sottoposto alla vigilanza
deontologica da parte dell’Ordine nel cui ambito provinciale esercita l’attività
professionale.
4. L’Ordine professionale può
convocare i farmacisti esercenti nell’ambito della provincia di sua competenza,
avendo cura di informare il presidente dell’Ordine presso cui il sanitario è
iscritto.
5. E’ sanzionabile qualsiasi
violazione di norme di leggi o regolamenti che disciplinano l’esercizio della
professione di farmacista e il servizio farmaceutico nonché di provvedimenti o
ordinanze legittimamente emanati dalle competenti autorità per ragioni di igiene
o sanità pubblica.
6.
E’ sanzionabile qualsiasi abuso o mancanza nell’esercizio della professione e
comunque qualsiasi comportamento che abbia causato o possa causare un
disservizio o un danno alla salute del cittadino.
APPENDICE
Art. 3, comma 1,
lettera b), del Codice Deontologico
GIURAMENTO DEL FARMACISTA
Testo approvato dal Consiglio
Nazionale il 15.12.2005
GIURO
I
DI ESERCITARE L’ARTE FARMACEUTICA IN LIBERTÀ E INDIPENDENZA DI GIUDIZIO E DI
COMPORTAMENTO, IN SCIENZA E COSCIENZA E NEL RIGOROSO RISPETTO DELLE LEGGI, DEI
REGOLAMENTI E DELLE NORME DI DEONTOLOGIA PROFESSIONALE;
II
DI DIFENDERE IL VALORE DELLA VITA
CON LA TUTELA
DELLA SALUTE FISICA E PSICHICA DELLE PERSONE E IL SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA
COME FINI ESCLUSIVI DELLA PROFESSIONE, AD ESSI ISPIRANDO OGNI MIO ATTO
PROFESSIONALE CON RESPONSABILITÀ E COSTANTE IMPEGNO SCIENTIFICO, CULTURALE E
SOCIALE, AFFERMANDO IL PRINCIPIO ETICO DELL’UMANA SOLIDARIETÀ;
III
DI ASSISTERE TUTTI COLORO
CHE RICORRERANNO ALLA MIA OPERA PROFESSIONALE CON SCRUPOLO, ATTENZIONE E
DEDIZIONE, SENZA ALCUNA DISTINZIONE DI RAZZA, RELIGIONE, NAZIONALITÀ,
CONDIZIONE SOCIALE E IDEOLOGIA POLITICA E NEL PIÙ RIGOROSO RISPETTO DELLA
LORO DIGNITÀ;
IV
DI AFFIDARE LA MIA REPUTAZIONE
ESCLUSIVAMENTE ALLE MIE CAPACITÀ PROFESSIONALI E ALLE DOTI MORALI DI CUI SAPRÒ
DARE PROVA E DI EVITARE, ANCHE AL DI FUORI DELL’ESERCIZIO PROFESSIONALE, OGNI
ATTO E COMPORTAMENTO CHE POSSANO LEDERE IL PRESTIGIO, LA DIGNITÀ E IL DECORO
DELLA PROFESSIONE FARMACEUTICA.
LO GIURO
Art. 3, comma 2,
lettera b), del Codice Deontologico
Atti di concorrenza sleale
Art. 2598 c.c.
Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi e dei
diritti di brevetto, compie atti di concorrenza sleale chiunque:
1)
usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i
segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti
di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare
confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente;
2)
diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente,
idonei a determinarne il discredito o si appropria di pregi dei prodotti o
dell'impresa di un concorrente;
3)
si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai
principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui
azienda.
Art. 5, comma 2, del
Codice Deontologico
La figura del farmacista è espressamente prevista per legge nelle
seguenti strutture:
¨
farmacie private
TULS
– RD 27 luglio 1934, n. 1265
ART. 122
La vendita al pubblico di medicinali
a dose o forma di medicamento non è permessa che ai farmacisti e deve essere
effettuata nella farmacia sotto la responsabilità del titolare della medesima.
Sono considerati medicinali a dose o forma di
medicamento, per gli effetti della vendita al pubblico, anche i medicamenti
composti e le specialità medicinali, messi in commercio già preparati e
condizionati secondo la formula stabilita dal produttore.
Tali medicamenti composti e specialità medicinali
debbono portare sull'etichetta applicata a ciascun recipiente la denominazione
esatta dei componenti con la indicazione delle dosi; la denominazione deve
essere quella usuale della pratica medica, escluse le formule chimiche.
Il contravventore è punito con la sanzione
amministrativa da lire 100.000 a 1.000.000
ART. 378
Le farmacie il cui titolare non sia farmacista debbono
avere, per direttore responsabile, in conformità al disposto dell'art. 121, un
farmacista inscritto nell'albo professionale.
DLgsCPS 13 settembre 1946, n. 233
ART. 8
Per l'esercizio di ciascuna delle professioni
sanitarie è necessaria l'iscrizione al rispettivo albo.
¨
farmacie comunali
TULS – RD 27 luglio 1934, n. 1265
ART. 121
Le farmacie delle istituzioni pubbliche, prevedute
nell'art. 114, debbono avere per direttore responsabile un farmacista inscritto
nell'albo professionale.
Il direttore ha l'obbligo di
risiedere in permanenza nella farmacia.
Le deliberazioni e
gli atti di nomina e di sostituzione dei farmacisti direttori sono soggetti
all'approvazione del prefetto. Il provvedimento del prefetto è definitivo.
Anche alle farmacie, adibite ad esclusivo servizio
interno degli istituti militari, deve essere preposto, come direttore
responsabile, un farmacista diplomato.
ART. 378 (vedi sopra)
Legge
2 aprile 1968, n. 475
ART. 10
Il medico provinciale dà notizia, mediante
pubblicazione sul foglio degli annunzi legali della provincia, delle farmacie
vacanti o di nuova istituzione.
Entro 20 giorni dalla
pubblicazione sul foglio indicato al comma precedente del decreto che dichiara
la vacanza della sede o del decreto di revisione della pianta organica, il
medico provinciale comunica il decreto stesso al sindaco del comune o al
presidente dell'amministrazione ospedaliera interessata indicando il numero
delle sedi offerte in prelazione.
L'amministrazione comunale o quella ospedaliera
entro 60 giorni dall'avvenuta notifica delibera, nei modi di legge, l'eventuale
assunzione della gestione della farmacia dandone immediata comunicazione al
medico provinciale. In mancanza di tempestiva comunicazione l'amministrazione
comunale o quella ospedaliera decade dal diritto di prelazione.
Nel caso di
assunzione della gestione di una farmacia, da parte del comune,
l'amministrazione comunale, entro trenta giorni dalla data di ricevimento
dell'atto di approvazione da parte della giunta provinciale amministrativa,
deve approvare il bando di concorso per titoli ed esami al posto di farmacista
direttore.
Per la nomina dei farmacisti addetti alle farmacie
dei comuni e delle aziende municipalizzate, si applica l'articolo 32 del
decreto del Presidente
della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854.
Nel caso di assunzione della gestione di una
farmacia resasi vacante o di nuova istituzione da parte dell'amministrazione
ospedaliera, questa deve deliberare, entro 30 giorni dalla data di comunicazione
dell'approvazione da parte del Comitato provinciale di assistenza e beneficenza
pubblica, il bando di concorso per titoli ed esami al posto di farmacista
direttore, in base alle vigenti disposizioni sui concorsi, per farmacisti
ospedalieri.
È in facoltà dell'amministrazione ospedaliera
affidare la direzione della farmacia ad uno dei propri farmacisti iscritti
all'albo professionale e sempreché assunto a seguito di concorso per farmacisti
ospedalieri.
¨
farmacie ospedaliere e nelle farmacie interne delle case di cura
TULS – RD 27 luglio 1934, n. 1265
ART. 378 (vedi sopra)
¨
farmacie militari
TULS
– RD 27 luglio 1934, n. 1265
ART. 121 (vedi sopra)
¨
istituti di pena
Legge
9 ottobre 1970, n. 740
ART. 43
I farmacisti e i veterinari, i quali prestano la
loro opera presso istituti o servizi dell'Amministrazione degli istituti di
prevenzione e di pena, sono qualificati farmacisti e veterinari incaricati.
Essi hanno le attribuzioni previste dai regolamenti
per gli istituti di prevenzione e di pena.
Le prestazioni professionali rese in conseguenza
del conferimento dell'incarico sono disciplinate dalle norme della presente
legge.
Ai farmacisti e ai veterinari incaricati non sono
applicabili le norme relative alla incompatibilità ed al cumulo di impieghi, né
alcuna altra norma concernente gli impieghi civili dello Stato.
Il numero dei farmacisti e dei
veterinari incaricati è quello risultante dalla tabella D allegata alla presente
legge.
¨
presso i grossisti autorizzati alla vendita diretta di medicinali
veterinari
DLgs
6 aprile 2006, n. 193
ART. 70
1. La vendita al dettaglio di medicinali veterinari
è effettuata soltanto da farmacisti in farmacia, dietro presentazione di ricetta
medico-veterinaria, se prevista come obbligatoria.
2. In deroga al comma 1, e a condizione che la
vendita avvenga sotto la responsabilità di persona abilitata all'esercizio della
professione di farmacista, i titolari di autorizzazione al commercio
all'ingrosso e i fabbricanti di premiscele per alimenti medicamentosi, possono
essere autorizzati alla vendita diretta, rispettivamente di medicinali
veterinari nelle varie tipologie e di premiscele per alimenti medicamentosi ai
titolari degli impianti di cui all'articolo 65, le premiscele per alimenti
medicamentosi possono essere vendute direttamente solo ai titolari di impianti
di allevamento autorizzati alla fabbricazione di mangimi medicati ai sensi del
decreto legislativo 3
marzo 1993, n. 90, e nelle quantità prescritta strettamente
necessaria per il trattamento o la terapia. I titolari di autorizzazione al
commercio all'ingrosso, alle stesse condizioni, possono essere altresì
autorizzati alla vendita diretta di medicinali veterinari in confezioni
destinate esclusivamente ad animali da compagnia, nonché di medicinali
veterinari senza obbligo di ricetta medico-veterinaria.
3. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di
vendita diretta di medicinali veterinari è rilasciata dalla regione e dalla
provincia autonoma o dagli organi da esse individuati, secondo modalità dalle
stesse stabilite e a condizione che il richiedente soddisfi i seguenti requisiti
generali:
a) sia in possesso dell'autorizzazione al commercio
all'ingrosso di medicinali veterinari, rilasciata ai sensi dell'articolo 66;
b) non abbia riportato condanne penali per truffa o
per commercio di medicinali irregolari;
c) disponga di una persona responsabile della
vendita, in possesso del diploma di laurea in farmacia o in chimica e tecnologia
farmaceutiche, ai sensi della
legge 19 novembre 1990,
n. 341, e successive modificazioni, che non abbia riportato condanne
penali per truffa o per commercio di medicinali irregolari; la responsabilità
della vendita in più magazzini appartenenti allo stesso titolare può essere
affidata a una stessa persona purché in ciascun magazzino sia garantita la
presenza della persona responsabile durante gli orari di vendita.
4. Alla domanda per il rilascio dell'autorizzazione
di cui al comma 3, deve essere allegata almeno la seguente documentazione:
a) il certificato di iscrizione della persona di
cui al comma 3, lettera c), all'albo professionale dei farmacisti;
b) la dichiarazione di accettazione dell'incarico
da parte della persona di cui al comma 3, lettera c), con la precisazione di
altri eventuali incarichi presso altre sedi;
c) l'indicazione dei giorni e degli orari nei quali
viene effettuata la vendita diretta;
d) l'indicazione delle tipologie di medicinali
veterinari destinati alla vendita diretta.
5. Il termine per il rilascio dell'autorizzazione
di cui al comma 1, è di novanta giorni a decorrere dalla data di ricezione
dell'istanza da parte dell'Ufficio competente. Il responsabile del procedimento
può richiedere una integrazione della documentazione di cui al comma 2; in tale
caso, il termine di novanta giorni previsto per il rilascio dell'autorizzazione
è sospeso fino alla presentazione delle integrazioni alla documentazione
richieste. L'autorizzazione è rilasciata sulla base del parere favorevole del
servizio veterinario competente per territorio. Fatti salvi gli effetti della
sospensione del termine sopra richiamata, qualora entro l'indicato termine di
novanta giorni non sia comunicato all'interessato il provvedimento di diniego,
la domanda di autorizzazione si considera accolta.
6. Nel caso in cui l'esercizio dell'attività di
vendita diretta di medicinali veterinari sia effettuato in più magazzini con
sedi diverse, l'autorizzazione di cui al comma 1, deve essere richiesta per
ognuno di essi.
7. L'autorizzazione deve indicare almeno le
generalità del titolare e del responsabile della vendita, la sede, i giorni e
gli orari di vendita, nonché le tipologie di medicinali veterinari che formano
oggetto dell'attività ed è trasmessa in copia al Ministero della salute, che
l'annota in apposito elenco.
8. Le autorizzazioni già rilasciate prima
dell'entrata in vigore del presente decreto e conformi alla previgente
normativa, mantengono la loro efficacia, fatte salve le eventuali integrazioni
richieste dagli enti preposti al rilascio a norma del presente decreto.
9. Il requisito di cui al comma 3, lettera a), non
è richiesto per i fabbricanti di premiscele per alimenti medicamentosi qualora,
in relazione a tali prodotti, siano titolari di A.I.C.
¨
negli esercizi commerciali che vendono medicinali non soggetti a
prescrizione medica.
DL 4
luglio 2006, n. 223 convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248
ART. 5
1. Gli esercizi commerciali di cui all'articolo 4,
comma 1, lettere d), e) e f), del
decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 114, possono effettuare attività di vendita al
pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione, di cui all'articolo
9-bis del
decreto-legge 18
settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla
legge 16 novembre 2001,
n. 405, e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione
medica, previa comunicazione al Ministero della salute e alla regione in cui ha
sede l'esercizio e secondo le modalità previste dal presente articolo. È
abrogata ogni norma incompatibile.
2. La vendita di cui al comma 1 è consentita
durante l'orario di apertura dell'esercizio commerciale e deve essere effettuata
nell'ambito di un apposito reparto, alla presenza e con l'assistenza personale e
diretta al cliente di uno o più farmacisti abilitati all'esercizio della
professione ed iscritti al relativo ordine. Sono, comunque, vietati i concorsi,
le operazioni a premio e le vendite sotto costo aventi ad oggetto farmaci.
3. Ciascun distributore al dettaglio può
determinare liberamente lo sconto sul prezzo indicato dal produttore o dal
distributore sulla confezione del farmaco rientrante nelle categorie di cui al
comma 1, purché lo sconto sia esposto in modo leggibile e chiaro al consumatore
e sia praticato a tutti gli acquirenti. Ogni clausola contrattuale contraria è
nulla. Sono abrogati l'articolo
1, comma 4,
del
decreto-legge 27 maggio
2005, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 luglio 2005, n.
149, ed ogni altra norma incompatibile.
3-bis. Nella provincia di Bolzano è fatta salva la
vigente normativa in materia di bilinguismo e di uso della lingua italiana e
tedesca per le etichette e gli stampati illustrativi delle specialità medicinali
e dei preparati galenici come previsto dal
decreto del Presidente
della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574.
4. Alla lettera b) del
comma 1 dell'articolo 105
del
decreto legislativo 24
aprile 2006, n. 219, è aggiunto, infine, il seguente periodo:
«L'obbligo di chi commercia all'ingrosso farmaci di detenere almeno il 90 per
cento delle specialità in commercio non si applica ai medicinali non ammessi a
rimborso da parte del servizio sanitario nazionale, fatta salva la possibilità
del rivenditore al dettaglio di rifornirsi presso altro grossista.».
5. Al
comma 1 dell'articolo 7
della
legge 8 novembre 1991, n.
362, sono soppresse le seguenti parole: «che gestiscano farmacie
anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge»; al comma 2
del medesimo articolo sono soppresse le seguenti parole: «della provincia in cui
ha sede la società»; al comma 1, lettera a), dell'articolo 8 della medesima
legge è soppressa la parola: «distribuzione,».
6. Sono abrogati i
commi 5, 6 e 7
dell'articolo 7 della
legge 8 novembre 1991, n.
362.
6-bis. I
commi 9 e 10
dell'articolo 7 della
legge 8 novembre 1991, n.
362, sono sostituiti dai seguenti:
«9. A seguito di acquisto a titolo di successione
di una partecipazione in una società di cui al comma 1, qualora vengano meno i
requisiti di cui al secondo periodo del comma 2, l'avente causa cede la quota di
partecipazione nel termine di due anni dall'acquisto medesimo.
10. Il termine di cui al comma 9 si applica anche
alla vendita della farmacia privata da parte degli aventi causa ai sensi del
dodicesimo comma
dell'articolo 12 della
legge 2 aprile 1968, n.
475».
6-ter. Dopo il
comma 4 dell'articolo 7
della
legge 8 novembre 1991, n.
362, è inserito il seguente:
«4-bis. Ciascuna delle società di cui al comma 1
può essere titolare dell'esercizio di non più di quattro farmacie ubicate nella
provincia dove ha sede legale.»
7. Il
comma 2 dell'articolo 100
del
decreto legislativo 24
aprile 2006, n. 219, è abrogato.
Art. 7, comma 2, del
Codice Deontologico
Procedure di allestimento dei preparati galenici.
-
“Norme di buona preparazione dei
medicinali in farmacia” contenute nell’XI edizione della Farmacopea
Ufficiale.
-
DM 18 novembre 2003 – Procedure di allestimento dei
preparati magistrali e officinali (NBP) semplificate.
-
DM 22 giugno 2005 - Procedure di
allestimento in farmacia di preparazioni magistrali e officinali
ART. 1
1. Le farmacie pubbliche e private aperte al
pubblico e le farmacie interne ospedaliere che allestiscono preparati officinali
non sterili su scala ridotta e preparati magistrali non sterili possono seguire,
in alternativa alle prescrizioni contenute nel decreto ministeriale 18 novembre
2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 11 del 15
gennaio 2004, le «Norme di buona preparazione dei medicinali in farmacia»
contenute nella vigente edizione della Farmacopea ufficiale della Repubblica
italiana, approvata con decreto ministeriale 2 maggio 2002, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 115 del 18 maggio 2002.
2. Resta fermo l'obbligo di osservare le
«Norme di buona preparazione dei medicinali in farmacia», richiamate al comma 1,
per i preparati officinali e magistrali sterili e per le preparazioni che devono
essere manipolate in apposite e dedicate cappe biologiche di sicurezza, quali
preparati tossici, antitumorali, radiofarmaci.
Art. 11 del Codice Deontologico
Diritto di libera scelta della farmacia
Legge 2 aprile 1968, n. 475
ART. 15
È riconosciuto ad ogni cittadino, anche se
assistito in regime mutualistico, il diritto di libera scelta della farmacia.
Art. 12, comma 2, del Codice Deontologico
Farmaci equivalenti
D.L. 27 maggio 2005, n. 87 convertito nella
legge 26 luglio 2005, n. 149
ART. 1
1. Il farmacista, al quale venga presentata una
ricetta medica che contenga la prescrizione di un farmaco appartenente alla
classe di cui alla lettera c) del
comma 10 dell'articolo 8
della
legge 24 dicembre 1993,
n. 537, come modificato dalla
legge 30 dicembre 2004,
n. 311, è obbligato sulla base della sua specifica competenza
professionale ad informare il paziente dell'eventuale presenza in commercio di
medicinali aventi uguale composizione in principi attivi, nonché forma
farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio e dosaggio unitario
uguali. Qualora sulla ricetta non risulti apposta dal medico l'indicazione della
non sostituibilità del farmaco prescritto, il farmacista, su richiesta del
cliente, è tenuto a fornire un medicinale avente prezzo più basso di quello del
medicinale prescritto. Ai fini del confronto il prezzo è calcolato per unità
posologica o quantità unitaria di principio attivo.
2. Ai sensi dell'articolo
1, comma 168,
della
legge 30 dicembre 2004,
n. 311, l'Agenzia italiana del farmaco, entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, compila e diffonde ai medici di
medicina generale, ai pediatri convenzionati, agli specialisti e agli
ospedalieri, nonché alle aziende sanitarie locali ed alle aziende ospedaliere
l'elenco dei farmaci nei confronti dei quali trova applicazione il comma 1. Una
o più copie dell'elenco devono essere poste in modo ben visibile al pubblico
all'interno di ciascuna farmacia.
6-bis. Il farmacista che non ottempera agli
obblighi previsti dal presente articolo è soggetto alla sanzione pecuniaria
indicata nell'articolo
8, comma 3,
del
decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 539, e successive modificazioni. In caso di
reiterazione delle violazioni può essere disposta la chiusura temporanea della
farmacia per un periodo comunque non inferiore a giorni quindici.
Art. 20, comma 3, del Codice Deontologico
Esercizi commerciali di cui all’art. 5 della legge
248/2006
DL 4 luglio 2006, n. 223 convertito nella
legge 4 agosto 2006, n. 248
ART. 5 (vedi sopra sub art. 5, comma 2 del Codice
Deontologico)
Art. 24, comma 2, del Codice Deontologico
Stato di necessità
Art. 54 c.p.
Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi
stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di
un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né
altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo.
Questa disposizione non si applica a chi ha un
particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo.
La disposizione della prima parte di questo
articolo si applica anche se lo stato di necessità è determinato dall'altrui
minaccia; ma, in tal caso, del fatto commesso dalla persona minacciata risponde
chi l'ha costretta a commetterlo.
Legge 24 novembre 1981, n. 689
ART. 4
Non risponde delle violazioni amministrative chi ha
commesso il fatto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà
legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa.
Se la violazione è commessa per ordine
dell'autorità, della stessa risponde il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine.
I comuni, le province, le comunità montane e i loro
consorzi, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), gli enti
non commerciali senza scopo di lucro che svolgono attività socio-assistenziale e
le istituzioni sanitarie operanti nel Servizio sanitario nazionale ed i loro
amministratori non rispondono delle sanzioni amministrative e civili che
riguardano l'assunzione di lavoratori, le assicurazioni obbligatorie e gli
ulteriori adempimenti, relativi a prestazioni lavorative stipulate nella forma
del contratto d'opera e successivamente riconosciute come rapporti di lavoro
subordinato, purché esaurite alla data del 31 dicembre 1997.
Art. 26, comma 2, del Codice Deontologico
Prescrizione di preparazioni galeniche magistrali -
Limiti
D.L. 17 febbraio 1998, n. 23 convertito nella
legge 8 aprile 1998, n. 94.
ART. 5
1. Fatto salvo il disposto del comma 2, i medici
possono prescrivere preparazioni magistrali esclusivamente a base di principi
attivi descritti nelle farmacopee dei Paesi dell'Unione europea o contenuti in
medicinali prodotti industrialmente di cui è autorizzato il commercio in Italia
o in altro Paese dell'Unione europea. La prescrizione di preparazioni magistrali
per uso orale può includere principi attivi diversi da quelli previsti dal primo
periodo del presente comma, qualora questi siano contenuti in prodotti non
farmaceutici per uso orale, regolarmente in commercio nei Paesi dell'Unione
europea; parimenti, la prescrizione di preparazioni magistrali per uso esterno
può includere principi attivi diversi da quelli previsti dal primo periodo del
presente comma, qualora questi siano contenuti in prodotti cosmetici
regolarmente in commercio in detti Paesi. Sono fatti in ogni caso salvi i
divieti e le limitazioni stabiliti dal Ministero della sanità per esigenze di
tutela della salute pubblica.
2. È consentita la prescrizione di preparazioni
magistrali a base di principi attivi già contenuti in specialità medicinali la
cui autorizzazione all'immissione in commercio sia stata revocata o non
confermata per motivi non attinenti ai rischi di impiego del principio attivo.
3. Il medico deve ottenere il consenso del paziente
al trattamento medico e specificare nella ricetta le esigenze particolari che
giustificano il ricorso alla prescrizione estemporanea. Nella ricetta il medico
dovrà trascrivere, senza riportare le generalità del paziente, un riferimento
numerico o alfanumerico di collegamento a dati d'archivio in proprio possesso
che consenta, in caso di richiesta da parte dell'autorità sanitaria, di risalire
all'identità del paziente trattato.
4. Le ricette di cui al comma 3, in originale o in
copia, sono trasmesse mensilmente dal farmacista all'azienda unità sanitaria
locale o all'azienda ospedaliera, che le inoltrano al Ministero della sanità per
le opportune verifiche, anche ai fini dell'eventuale applicazione dell'articolo
25, comma 8,
del
decreto legislativo 29
maggio 1991, n. 178 .
5. Le disposizioni dei commi 3 e 4 non si applicano
quando il medicinale è prescritto per indicazioni terapeutiche corrispondenti a
quelle dei medicinali industriali autorizzati a base dello stesso principio
attivo.
6. La violazione, da parte del medico
o del farmacista, delle disposizioni del presente articolo è oggetto di
procedimento disciplinare ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 13 settembre 1946, n. 233.
Art. 27 del Codice Deontologico
Violazione di norme convenzionali
Legge 23 dicembre 1978, n. 833
ART. 48
decimo comma
Gli ordini e collegi professionali sono tenuti … a
valutare sotto il profilo deontologico i comportamenti degli iscritti agli albi
professionali che si siano resi inadempienti agli obblighi convenzionali,
indipendentemente dalle sanzioni applicabili a norma di convenzione.
DLgs 30 dicembre 1992, n.
502
ART. 8
3. Gli Ordini ed i Collegi professionali sono
tenuti a valutare sotto il profilo deontologico i comportamenti degli iscritti
agli Albi ed ai Collegi professionali che si siano resi inadempienti agli
obblighi convenzionali. I ricorsi avverso le sanzioni comminate dagli Ordini o
dai Collegi sono decisi dalla Commissione centrale per gli esercenti le
professioni sanitarie.
Art. 33 del Codice Deontologico
Esercizi commerciali di cui all’art. 5 della legge 248/2006
DL 4 luglio 2006, n. 223 convertito
nella legge 4 agosto 2006, n. 248
ART. 5
(vedi sopra sub
art. 5, comma 2 del Codice Deontologico)
Art. 36 del Codice Deontologico
Riservatezza e segreto professionale
DLgs 30 giugno 2003, n. 196
ART. 83
1. I soggetti di cui agli articoli 78, 79 e 80
adottano idonee misure per garantire, nell'organizzazione delle prestazioni e
dei servizi, il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità
degli interessati, nonché del segreto professionale, fermo restando quanto
previsto dalle leggi e dai regolamenti in materia di modalità di trattamento dei
dati sensibili e di misure minime di sicurezza.
2. Le misure di cui al comma 1 comprendono, in
particolare:
a) soluzioni volte a rispettare, in relazione a
prestazioni sanitarie o ad adempimenti amministrativi preceduti da un periodo di
attesa all'interno di strutture, un ordine di precedenza e di chiamata degli
interessati prescindendo dalla loro individuazione nominativa;
b) l'istituzione di appropriate distanze di
cortesia, tenendo conto dell'eventuale uso di apparati vocali o di barriere;
c) soluzioni tali da prevenire, durante colloqui,
l'indebita conoscenza da parte di terzi di informazioni idonee a rivelare lo
stato di salute;
d) cautele volte ad evitare che le prestazioni
sanitarie, ivi compresa l'eventuale documentazione di anamnesi, avvenga in
situazioni di promiscuità derivanti dalle modalità o dai locali prescelti;
e) il rispetto della dignità dell'interessato in
occasione della prestazione medica e in ogni operazione di trattamento dei dati;
f) la previsione di opportuni accorgimenti volti ad
assicurare che, ove necessario, possa essere data correttamente notizia o
conferma anche telefonica, ai soli terzi legittimati, di una prestazione di
pronto soccorso;
g) la formale previsione, in conformità agli
ordinamenti interni delle strutture ospedaliere e territoriali, di adeguate
modalità per informare i terzi legittimati in occasione di visite sulla
dislocazione degli interessati nell’ambito dei reparti, informandone previamente
gli interessati e rispettando eventuali loro contrarie manifestazioni legittime
di volontà;
h) la messa in atto di procedure, anche di
formazione del personale, dirette a prevenire nei confronti di estranei
un'esplicita correlazione tra l'interessato e reparti o strutture, indicativa
dell'esistenza di un particolare stato di salute;
i) la sottoposizione degli incaricati che non sono
tenuti per legge al segreto professionale a regole di condotta analoghe al
segreto professionale.
2-bis. Le misure di cui al comma 2 non si applicano
ai soggetti di cui all'articolo 78, che ottemperano alle disposizioni di cui al
comma 1 secondo modalità adeguate a garantire un rapporto personale e fiduciario
con gli assistiti, nel rispetto del codice di deontologia sottoscritto ai sensi
dell'articolo 12.
Art. 622 c.p. (Rivelazione di segreto
professionale).
Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio
stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela,
senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se
dal fatto può derivare nocumento, con la reclusione fino a un anno o con la
multa da euro 30 a euro 516.
La pena è aggravata se il fatto è commesso da
amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei
documenti contabili societari, sindaci o liquidatori o se è commesso da chi
svolge la revisione contabile della società.
Il delitto è punibile a querela della persona
offesa.